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L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha comminato una multa da 3,6 milioni di euro a conclusione dell’istruttoria avviata a novembre nei confronti di ATAC, l’azienda trasporti della Capitale-

Il Garante ha infatti accertato una pratica commerciale scorretta nell’offerta del servizio pubblico di trasporto ferroviario nell’area metropolitana di Roma consistente nella falsa prospettazione, attraverso l’Orario Ufficiale diffuso presso le stazioni e nel sito Internet www.atac.roma.it, di un’offerta di servizi di trasporto frequente e cospicua, a fronte della sistematica e persistente soppressione di molte  corse programmate, nonché nella omessa informazione preventiva ai consumatori in merito alle soppressioni previste.

Tale servizio – offerto da ATAC in regime di esclusiva lungo le direttrici Roma – Lido di Ostia, Roma — Civita Castellana – Viterbo (le due più importanti tratte pendolari italiane) e Roma — Giardinetti – Pantano – interessa complessivamente un’area di circa 140 km, trasportando quotidianamente oltre 200.000 utenti.

Nel corso del procedimento sono emerse la persistenza e la significatività del fenomeno, che nella maggior parte del periodo ha raggiunto un’incidenza ben superiore a quella considerata fisiologica. Le evidenze dimostrano che tali soppressioni sono dipese in larga misura da motivi riconducibili a dirette responsabilità di ATAC che, in tal modo, ha falsato le aspettative degli utenti/consumatori e le loro decisioni relative alla mobilità quotidiana, in particolare di tipo pendolare, basate sugli orari e le frequenze del servizio atteso da ATAC secondo appunto quanto indicato nell’Orario Ufficiale.

L’istruttoria ha altresì messo in luce la mancata – o non adeguata – informazione preventiva all’utenza circa l’impossibilità di effettuare determinate corse programmate, anche nei casi in cui ATAC  aveva avuto in anticipo conoscenza delle ragioni interne che avrebbero potuto causarne la soppressione.

Tali condotte, responsabili di notevoli disagi ai consumatori per un rilevante arco temporale (dal 2010 ad oggi), sono state sanzionate in quanto ingannevoli ed omissive, in violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, applicando una sanzione di 3 milioni e 600 mila euro, misura ridotta tenuto conto della situazione economica disagiata dell’azienda.