Alberghi, la rivalutazione gratuita anche se l’attività non è prevalente

Student Hotel

Per favorire il settore alberghiero e turistico, un comparto imprenditoriale che ha avuto significative perdite di fatturato in conseguenza delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19, il governo ha previsto la rivalutazione gratuita (valida anche ai fini fiscali) disposta dall’art. 6-bis del d.l. n. 23 08.04.2020.

Una recente circolare dell’Agenzia delle Entrate peraltro ancora in bozza per finalità di pubblica consultazione, offre alcuni spunti di carattere interpretativo e quindi, se vogliamo, un primo orientamento.

Innanzitutto la rivalutazione gratuita degli alberghi è possibile anche se l’attività non è prevalente. Al punto i) della circolare è infatti indicato che possono accedere alla rivalutazione gratuita anche i soggetti che operano in via non prevalente nell’ambito «alberghiero e termale». Mentre il punto ii) precisa “limitatamente ai beni o alle porzioni di beni utilizzati per lo svolgimento dell’attività alberghiera”.

Pertanto in caso di beni a uso promiscuo (per attività alberghiera e altra differente), sarà gratuitamente rivalutabile la porzione di bene a utilizzo alberghiero, da determinarsi sulla base di una valutazione di stima effettuata ai sensi dell’art. 6 d.m. 162/2001 o mediante altro criterio che però sia dimostrabile e verificabile in sede di controllo.

La circolare entra poi nel merito della nozione di “attività alberghiera e termale”, che differisce da quella più ampia e generale di settore «turistico-ricettivo» utilizzata per esempio per il tax credit. Per l’Agenzia sono da considerarsi rientranti nella nozione di albergo (oltre alle strutture alberghiere) anche i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché tutte le strutture individuate come tali da specifiche normative regionali.

 

Franco Metta