ASTOI Confindustria Viaggi ha inviato una lettera alle principali Compagnie aeree (in termini di traffico generato dal comparto tour operating) firmata dal Vice Presidente Andrea Mele, delegato ai rapporti con i vettori di linea, che riporta alcune importanti previsioni di cui le compagnie dovranno tener conto nella gestione del rapporto con i Tour Operator.
“La nuova normativa – dichiara il Vice Presidente Andrea Mele – contiene alcune previsioni che, in virtù della stipula di un contratto di acquisto di pacchetto turistico tra cliente e Tour Operator, disciplinano a valle anche il rapporto Tour Operator – Vettore. Gli accordi negoziali relativi alla concessione di tariffe tour operator e/o promozionali, ad allotments o al blocco di spazi di voli, conclusi con i vari Tour Operator, com’è noto, non sono volti alla fornitura del trasporto aereo tout court, ma in quanto parte dei servizi turistici che compongono il pacchetto di viaggio. In particolare, vi è un’espressa previsione (art. 38 del D.lgs di recepimento) che stabilisce la possibilità per il cliente di cedere il contratto di pacchetto turistico ad un altro viaggiatore, entro sette giorni dall’inizio della sua esecuzione. L’organizzatore, in tal caso, non può rifiutarsi di dare luogo alla sostituzione e, in considerazione di ciò, anche il vettore sarà obbligato ad accettare il cambio nome di una prenotazione in essere o, nel caso il biglietto aereo fosse stato già emesso, dovrà procedere alla riemissione con il nuovo nome senza applicazione di eventuali penali, se previste dalla relativa tariffa aerea”.
“Ulteriore previsione – prosegue Mele – che incide direttamente sul rapporto TO – fornitori è quella di cui all’art. 41, nel quale si specifica che ove si verifichino circostanze inevitabili e straordinarie (conflitti armati, terrorismo, rischi per la salute, calamità naturali, etc) nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze, che abbiano un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di risoluzione. L’articolo 41 specifica altresì, in modo chiaro ed inequivocabile, che in tali casi si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con i terzi e, quindi, si determinerà anche la risoluzione del contratto stipulato tra Tour Operator e Vettore il cui volo è ricompreso nel pacchetto”.
“Dunque – evidenzia il Vice Presidente Mele – eventuali clausole relative a biglietti aerei emessi che prevedano penali, parziali o totali, per l’annullamento del biglietto stesso, non avrebbero, in tali casi, alcun valore. Abbiamo invitato i vettori – conclude Mele – a prendere atto delle novità introdotte dalla normativa e a fornire conferma di conseguente adeguamento a previsioni che oggi, in modo più chiaro che in passato, toccano anche la sfera d’azione delle compagnie. In un’ottica di piena disponibilità e collaborazione nei confronti di importanti fornitori di servizi quali sono per i Tour Operator i Vettori, la nostra Associazione rimane disponibile a fornire, alle compagnie aeree che lo desiderassero, ogni ulteriore informazione o chiarimento su quanto previsto dal decreto di recepimento della Direttiva”.