Il decreto Sostegni Ter all’art. 5, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, estende il bonus locazioni per il settore del turismo anche ai primi tre mesi del 2022.
Nell’attesa del via libera definitivo da Bruxelles (autorizzazione della Commissione Ue) per poterlo utilizzare, vediamo quelle che sono le novità.
Innanzitutto a differenza dello scorso anno il requisito per avere accesso all’agevolazione sotto forma di credito d’imposta è una contrazione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento (in questo caso appunto i mesi di gennaio, febbraio e marzo) di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Si restringe quindi la platea rispetto ai beneficiari del bonus locazioni, dal momento che lo scorso anno era sufficiente un calo del fatturato del 30%. Inoltre la misurazione della contrazione è misurata su base mensile cioè mese per mese e non più su base annuale, ovvero sulla media mensile del fatturato o dei corrispettivi.
I beneficiari avranno diritto a un credito d’imposta del 60% dell’ammontare del canone mensile di locazione, leasing, o concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività imprenditoriale. Il credito però scende al 30% in caso di servizi complessi o di affitto d’azienda comprensivo di almeno un immobile a uso non abitativo per lo svolgimento dell’attività.
Un’altra differenza rispetto allo scorso anno per avere accesso all’agevolazione riguarda il tetto massimo dei ricavi: il limite dovrebbe essere fissato al 5 milioni di euro nel 2019, mentre in precedenza il tetto era di 15 milioni di euro.
Infine, vale la pena di precisare che gli eventuali usi del credito d’imposta prima dell’ok definitivo da Bruxelles, saranno sanzionati ai sensi dell’art.13 comma 4 del dlgs 471/97: in pratica si rischia una pena pecuniaria pari al 30% del credito utilizzato.