Il bonus vacanze scadrà il 31 dicembre 2021, ma per molti italiani sarà l’estate il momento migliore per utilizzarlo. In questi giorni, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito ufficiale la guida aggiornata che fornisce le risposte alle domande più frequenti.
Il bonus, richiesto dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, può essere utilizzato, una sola volta, nel periodo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, per il pagamento di servizi offerti – in ambito nazionale – da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast abilitati a livello nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva, nonché per il pagamento di servizi offerti, sempre in ambito nazionale, dalle agenzie di viaggi e tour operator.
Il bonus, riconosciuto per il periodo d’imposta 2020 e 2021, spetta nella misura massima di: 500 euro per i nuclei familiari composti da tre o più persone; 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone; 150 euro per quelli composti da una sola persona. Può essere fruito da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso da chi ha effettuato la richiesta. Non ci sono vincoli per l’utilizzo: si può scegliere liberamente se utilizzare il bonus per una vacanza in cui siano presenti tutti i familiari oppure solo alcuni, e non è necessario che sia presente il soggetto che lo ha richiesto.
Il beneficio spetta per l’80% sotto forma di sconto sull’importo dovuto al fornitore del servizio turistico e, per il restante 20%, sotto forma di detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2020 o 2021 (in funzione dell’anno in cui è avvenuto l’utilizzo), che verrà presentata dal componente del nucleo familiare che ha usufruito dello sconto.
La stessa persona che ha utilizzato il bonus presso l’operatore turistico e alla quale è intestata la fattura o il documento commerciale o, per il solo anno 2020, lo scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore può poi fruire della detrazione del 20%, indicando tale importo nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2020 (o 2021, a seconda dell’anno in cui il bonus viene utilizzato). L’eventuale parte della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda non può essere riportata a credito per gli anni d’imposta successivi, né richiesta a rimborso.
Lo sconto sul corrispettivo del servizio turistico viene recuperato poi dal fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d’imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le modalità previste per il soggetto cedente.
Possono fruire dell’agevolazione i nuclei familiari con indicatore Isee in corso di validità – ordinario o corrente – non superiore a 40.000 euro. Le spese, infine, devono essere sostenute in un’unica soluzione per i servizi resi da un solo fornitore (il bonus, quindi, deve essere utilizzato per un solo pagamento, senza possibilità di frazionarlo) e devono essere documentate da fattura o documento commerciale o, per il solo anno 2020, scontrino/ricevuta fiscale, nei quali deve essere indicato il codice fiscale del componente del nucleo familiare che intende fruire del bonus.
Per usufruire del bonus, entro il 31 dicembre 2021, occorre aver fatto richiesta entro il 31 dicembre 2020. La richiesta può essere effettuata, tramite l’app IO, da uno dei componenti del nucleo familiare, in possesso di identità digitale SPID o di Carta di identità elettronica. Il fornitore del servizio turistico (struttura ricettiva, agenzia di viaggio o tour operator), per poter applicare lo sconto al momento dell’incasso, deve accedere all’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate con le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate o mediante l’identità digitale SPID, la Carta di identità elettronica (CIE 3.0) o la Carta Nazionale dei Servizi. Se il fornitore è una società (o comunque un soggetto diverso dalla persona fisica), la procedura web potrà essere utilizzata in nome e per conto della società dalle persone fisiche registrate come “gestori incaricati” o come “incaricati”, questi ultimi appositamente autorizzati dai gestori stessi.
Per recuperare lo sconto, a partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma della sua applicazione, il fornitore può recuperare l’importo sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, senza l’applicazione del limite annuale di cui all’articolo 34 della legge n. 388/2000. Inoltre, all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta non si applica il limite annuale di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007, in quanto non è previsto che il credito sia indicato dal fornitore nel quadro RU della propria dichiarazione dei redditi.