E’ stata pubblicata ieri l’ordinanza cautelare con la quale il Tar Lazio ha respinto la domanda di Airbnb Ireland Unlimited Company e Airbnb Payments Uk Limited per la sospensiva del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 12 luglio in cui dava le disposizioni necessarie ad effettuare i pagamenti relativi alla tassa sugli affitti brevi che prevede il ruolo di sostituti d’imposta per gli intermediari.
Con tale atto l’Agenzia delle Entrate dava infatti disposizioni di attuazione dell’art. 4 del d.l. 50/2017, convertito dalla legge 96/2017, che disciplinava la cedolare secca del 21% per i proprietari di appartamenti dati in locazione breve. Il primo pagamento era previsto per il 16 ottobre scorso ma Airbnb, principale intermediario del settore, aveva presentato ricorso al Tar per sospendere il pagamento.
La risposta del Tar è stata praticamente immediata, respingendo le richieste avanzate da Airbnb.
Il Tar, pur riservandosi di approfondire alcune questioni di rilevanza anche comunitaria, ha infatti chiarito che le misure in contestazione “non si palesano discriminatorie laddove esse ragionevolmente si applicano, per la parte relativa agli obblighi di versamento, solo agli intermediari che intervengono nel pagamento del canone di locazione”.
Inoltre, sul piano della comparazione tra i diversi interessi pubblici e privati coinvolti, ha concluso il Tar, “appare comunque prevalente l’interesse pubblico al mantenimento degli effetti del provvedimento in esame, al quale peraltro gli altri operatori del mercato si sono gia’ adeguati”.
Anche la risposta di Airbnb non si è fatta attendere: è in arrivo un nuovo ricorso.
In una nota stampa la società di San Francisco infatti precisa: “Per quanto riguarda l’istanza cautelare, riteniamo di dover valutare, a nostra tutela e in ragione dei motivi di urgenza, l’opportunità di portare il caso all’attenzione del Consiglio di Stato. Pur non concedendo la sospensiva, il Tar ha riconosciuto l’esistenza di aspetti ritenuti degni di ampia riflessione in sede di merito”
“La materia oggetto del ricorso – prosegue Airbnb – è molto complessa, non solo per la normativa applicabile ma anche per la comprensione e definizione del mercato di riferimento, aspetto fondamentale per l’accertamento dei profili di discriminazione. Quelli degli intermediari e delle piattaforme sono due mercati ben distinti: dopo la decisione di abbandonare pagamenti tracciabili, digitali e trasparenti da parte di altre piattaforme siamo gli unici soggetti online colpiti dalla norma”.