L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si è riunita lo scorso 25 ottobre e fra le varie misure deliberate ha preso posizione nei confronti di Ryanair: vista la cancellazione voli operata dal vettore nell’ultimo mese il Garante ha imposto alla compagnia di dare subito ai consumatori informazioni chiare, trasparenti e immediatamente accessibili ai sensi del Regolamento Ce 261/2004.
In particolare, l’Antitrust sostiene che la compagnia ha continuato a diffondere in modalità incomplete, non trasparenti e fuorvianti, sia sul proprio sito Internet che nelle comunicazioni indirizzate ai consumatori, le informazioni sul diritto alla compensazione pecuniaria dei passeggeri italiani che hanno maturato tale diritto a seguito delle cancellazioni dei voli operate da Ryanair.
Tale condotta, rivestendo i caratteri dell’attualità, appare suscettibile di provocare un danno grave e irreparabile ai consumatori, anche tenuto conto del decorso del tempo rispetto al momento in cui l’evento cancellazione massiva si è verificato, ostacolando l’esercizio del diritto alla compensazione pecuniaria da parte dei consumatori che hanno subito notevoli disagi a causa della soppressione dei voli.
Per tali motivi, l’Autorità ha richiesto a Ryanair – sia attraverso una comunicazione specificamente diretta ai consumatori italiani che attraverso informazioni facilmente reperibili già a partire dall’home page del sito internet in lingua italiana della compagnia – di informare i consumatori italiani, con pari chiarezza, dei diritti nascenti dalla cancellazione dei voli operate nei mesi di settembre/ottobre del corrente anno, in modo da consentire loro di acquisire piena ed adeguata consapevolezza relativamente:
– al complesso dei diritti spettanti al consumatore a seguito delle cancellazioni, quali il diritto al rimborso e/o alla modifica gratuita del volo cancellato e alla compensazione pecuniaria, ove dovuta;
– all’elenco completo delle date, delle tratte e del numero (e.g.: FRxxx) di ogni volo cancellato in relazione al quale è sorto non solo il diritto al rimborso e/o alla modifica gratuita del volo ma anche alla compensazione pecuniaria, ove dovuta;
– alla connessa ed immediata fruibilità della procedura da seguire per richiedere il rimborso, la modifica gratuita del volo e la compensazione pecuniaria ad essi spettante.
Ryanair dovrà comunicare all’Autorità l’avvenuta esecuzione di quanto disposto nel provvedimento di sospensione entro 10 giorni dal suo ricevimento, inviando una relazione dettagliata nella quale vengano illustrate le misure adottate.