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Dal 2021 entra in vigore l’Etias, l’Esta europeo: l’ingresso senza visto costerà 7 euroERT

E’ stata approvata definitivamente dal parlamento europeo la riforma dell’Etias, l’ingresso senza visto sul modello dell’Esta americano, che entrerà in vigore a partire dal 2021.
Sarà valido per 60 Paesi extracomunitari e avrà una validità di tre anni. Avrà un costo di 7 euro da cui saranno esentati i minori di 16 e i maggiori di 70 anni.
L’Etias potrà essere richiesto online nel giro di 10 minuti e consentirà di effettuare verifiche preventive e, se necessario, di negare l’autorizzazione ai viaggi a cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo di visto che si recano nello spazio Schengen. Aiuterà a migliorare la sicurezza interna, a prevenire l’immigrazione illegale, a proteggere la salute pubblica e a ridurre i ritardi alle frontiere, individuando le persone che possono comportare un rischio in uno di questi settori prima del loro arrivo alle frontiere esterne.

Le informazioni presentate in ciascuna domanda saranno trattate automaticamente interrogando le banche dati dell’UE e le pertinenti banche dati di Interpol per determinare se vi siano motivi per rifiutare l’autorizzazione ai viaggi. In assenza di riscontri positivi o di elementi che richiedono un’ulteriore analisi, l’autorizzazione ai viaggi sarà rilasciata automaticamente e in breve tempo. Questo dovrebbe avvenire per la maggioranza delle domande.

Se vi è un riscontro positivo o un elemento che richieda un’analisi, la domanda sarà trattata manualmente dalle autorità competenti. In tal caso l’unità centrale ETIAS verificherà innanzitutto che i dati registrati nel fascicolo di domanda corrispondano ai dati per i quali è emerso un riscontro positivo. In quest’ultimo caso, o se persistono dubbi, la domanda sarà trattata manualmente dall’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente. L’accettazione o il rifiuto di una domanda che ha fatto emergere un riscontro positivo avverrà entro 96 ore dalla presentazione della domanda o, in caso di richiesta di informazioni aggiuntive, entro 96 ore dal ricevimento di tali informazioni aggiuntive.

Prima dell’imbarco, i vettori aerei e marittimi dovranno verificare che i cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo dell’autorizzazione ai viaggi siano in possesso di un’autorizzazione ai viaggi valida. Tre anni dopo l’entrata in funzione dell’ETIAS tale obbligo si applicherà anche ai vettori stradali internazionali che effettuano trasporti di gruppo con autobus.

L’autorizzazione ai viaggi non conferirà automaticamente un diritto d’ingresso o di soggiorno; è la guardia di frontiera che prenderà la decisione finale.