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Il Garante bacchetta il Mibact: ostacola il lavoro delle guide turistiche in ItaliaERT

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha segnalato che il mercato delle guide turistiche in Italia è affetto da restrizioni concorrenziali derivanti dai Decreti del Mibact (Ministero dei beni culturali) del 7 aprile 2015 e dell’11 dicembre 2015.

Questi due decreti infatti hanno introdotto un regime di specifica abilitazione su base territoriale per lo svolgimento della professione di guida turistica in siti considerati di particolare interesse storico, artistico o archeologico. Una particolarità che secondo il Garante limita le possibilità lavorative dei professionisti del settore.

La storia è la seguente: la professione di guida turistica in Italia era stata regolamentata con l’art. 3 della legge n. 97/2013. La norma disponeva che l’abilitazione alla professione di guida turistica fosse valida su tutto il territorio nazionale, ovunque fosse stata conseguita, adeguando anche in Italia la regolamentazione della professione di guida turistica ai principi disposti dalle rilevanti direttive europee.

In seguito, con il DL 83 del 31/05/2014 l’articolo è stato nuovamente modificato indicando nel Mibact l’organo che con proprio decreto, individua i “siti di particolare interesse” per i quali occorre una specifica abilitazione, i requisiti necessari ad ottenerla e la disciplina del procedimento di rilascio.

Da qui sono derivati i due decreti contestati dal Garante per la Concorrenza: per l’Agcm i due decreti ripristinano un regime simile al precedente che, di fatto, limita la concorrenza ed è contraria ai principi e alle norme vigenti.

“A seguito delle modifiche sopra illustrate – argomento l’Agcm – si sono pertanto venute a individuare due figure di guida turistica:

a) la prima che può svolgere la propria attività, se abilitata con esame indetto da una qualsiasi Regione o Provincia italiana o con riconoscimento del titolo del Paese membro d’origine ai sensi della normativa europea, “in tutto il territorio nazionale ad esclusione dei siti specialistici”;

b) la seconda che potrà effettuare le visite guidate anche all’interno dei siti specialistici “nell’ambito regionale in cui ha sostenuto la prova”.

Per questo l’Autorità ritiene che le modifiche introdotte con i Decreti Ministeriali del 7 aprile 2015 e dell’11 dicembre 2015 limitano ingiustificatamente l’attività delle guide turistiche e, pertanto, auspica che le osservazioni formulate possano indurre ad un riesame della materia da parte delle autorità competenti.