Albergatori, occhio a Photoshop, alle foto ritoccate e alle promesse che non si possono mantenere. Se ingannato da immagini online o cataloghi ritoccati ad arte per attirare clientela, il turista avrà diritto a un risarcimento per ‘danno da vacanza rovinata’. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con sentenza n° 5683 del 6 ottobre 2015 – 23 marzo 2016. “Se l’hotel non è come pubblicizzato sul catalogo e le fotografie non rendono l’effettiva situazione della struttura – spiega infatti il sito di informazione legale laleggepertutti.it -, al turista è dovuto il risarcimento del danno da parte del tour operator che ha organizzato il soggiorno. Questo perché il cosiddetto ‘danno da vacanza rovinata’ scatta tutte le volte in cui è evidente una carenza a livello informativo nella presentazione del pacchetto turistico. Più precisamente, si parla di violazione delle “norme poste a tutela dei viaggiatori”, anche con riferimento all’obbligo di informazione e di “falsa rappresentazione della realtà””.
“I clienti – continua il sito, ripreso anche dalle agenzie di stmpa come AdnKronos – vanno sempre risarciti per i disservizi dell’hotel, risarcimento che comprende non solo eventuali danni di natura economica (ad esempio le spese per il soggiorno ecc.) ma anche morale, per aver rovinato un’occasione come quella di una vacanza cui normalmente, oltre alle aspettative di divertimento, si legano anche quelle per il riposo e il recupero delle energie psicofisiche dall’attività lavorativa”.
“L’organizzatore e il venditore di pacchetto turistico sono responsabili nei confronti del consumatore per il servizio resogli e ciò a prescindere dalla mancanza di diligenza nella scelta del prestatore di servizi di cui si avvalga”, continua laleggeugualepertutti.it. Che aggiunge: “Il danno da vacanza rovinata è previsto espressamente dalla legge; si stabilisce, in particolare, che qualora l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”.