I passeggeri di un volo aereo gravemente ritardato o cancellato a causa di guasti tecnici possono chiedere un risarcimento al vettore. Lo ha stabilito la Corte di Giustizie UE, ribadendo che in questi casi ai passeggeri spetta, oltre all’assistenza, una compensazione da 250 a 600 euro a seconda della distanza. Nel caso di specie, la Corte ha dato ragione ad una signora olandese che aveva fatto causa alla Klm dopo essere rimasta bloccata a Quito per un guasto rilevato sull’aereo col risultato di arrivare ad Amsterdam con 29 ore di ritardo.
Secondo la Corte, la compensazione non è dovuta solo se la compagnia aerea riesca a dimostrare che l’annullamento o il grave ritardo del volo sono dovute a “circostanze eccezionali”. I problemi tecnici imprevisti non possono però essere considerati tali, a meno che non dipendano da un evento “che non sia inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e sfugga, per natura o per origine, all’effettivo controllo di quest’ultimo”: come esempio, si fanno quelli del vizio occulto di fabbricazione, degli atti di sabotaggio o di terrorismo. I passeggeri invece vanno compensati per tutti i casi, come quello della signora olandese, in cui il ritardo si è verificato semplicemente per un guasto “connesso al funzionamento degli aerei”.