Una sanzione per non avere rimborsato ai consumatori il costo dei biglietti per i voli cancellati dopo il 3 giugno 2020, una volta venute meno le limitazioni agli spostamenti legate all’emergenza per Covid-19. Per questo motivo, l’Antitrust ha multato Ryanair che dovrà così pagare 4,2 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette. Nei giorni scorsi l’Autorità garante per la concorrenza per gli stessi motivi aveva sanzionato anche easyJet per 2,8 milioni di euro e Volotea per 1,4 milioni di euro.
Secondo l’Autorità, le tre compagnie hanno tenuto una condotta gravemente scorretta e non rispondente al canone di diligenza professionale quando – terminate le limitazioni agli spostamenti – hanno proceduto a numerose cancellazioni di voli programmati e offerti in vendita utilizzando sempre la motivazione dell’emergenza sanitaria e continuando a rilasciare voucher senza invece procedere al rimborso del prezzo pagato per i biglietti annullati. Inoltre, sono state fornite informazioni ingannevoli e omissive ai consumatori sui loro diritti ed è stato ostacolato e ritardato il riconoscimento del rimborso monetario, attraverso modalità e procedure per indurre – e in alcuni casi anche costringere – il consumatore a scegliere e/o ad accettare il voucher invece del rimborso.
Per alcune compagnie sono state accertate altre condotte scorrette quali il mancato riconoscimento di un ristoro nel caso di annullamento del viaggio per la nuova situazione pandemica oppure l’apposizione di ostacoli alla fruizione dei voucher già emessi: ad esempio, costringendo a utilizzare un numero telefonico a pagamento per poter utilizzare i voucher, non effettuando il rimborso monetario alla scadenza degli stessi o ancora non prevedendo la durata di 18 mesi come stabilito dalla normativa emergenziale.
Infine, per quanto riguarda Ryanair, è stata considerata ingannevole anche la campagna pubblicitaria diffusa attraverso i principali mezzi di informazione – sempre a partire da giugno – e incentrata sulla possibilità di cambiare il volo gratis (attraverso il claim “Nessuna penale per il cambio” o similari) laddove, invece, la società applicava per il nuovo volo scelto dal consumatore tariffe più alte di quelle che venivano contestualmente praticate sul proprio sistema di prenotazione e prevedeva comunque la penale se il cambio volo avveniva nei 7 giorni precedenti la partenza.