Lo scorso 7 giugno presso la IX sezione del Tribunale di Roma si è tenuta l’udienza per l’azione promossa da Aiav, associazione italiana agenti di viaggio, contro Iata al fine di ottenere l’invalidazione / inoperosità delle modifiche apportate alla Risoluzione 890, in particolare del punto 3.4, in vigore in Italia dallo scorso 1° marzo e riguardante il divieto di pagamento della biglietteria mediante carte di credito “corporate” (aziendali) ed il conseguente addebito di ADM per le agenzie inosservanti. L’azione si è resa necessaria perché diverse compagnie si stanno adeguando alla nuova regola: al debit memo del 5% di British Airways si è aggiunto quello del 3,5% di United Airlines.
Per velocizzare l’azione Aiav ha adottato un provvedimento d’urgenza ex art. 700, azione che – di solito – si consuma con una memoria, un’udienza e la sentenza. Ma non in questo caso.
L’avvocato Bernardini (I.A.T.A.) ha posto alcune eccezioni formali (legittimazione attiva) alla comparsa dell’AIAV che il Giudice si è riservato di valutare. Nel corso del dibattimento ha inoltre dichiarato che a richiedere una “…maggiore stretta sulle carte di credito, per motivi di sicurezza…” sarebbero state le associazioni partecipanti all’APJC ITALIA (Fiavet, Astoi…). Un particolare che ad Aiav non risulta e per il quale verranno predisposte richieste di chiarimento da indirizzarsi a tutte le Associazioni partecipanti affinché possano confermare, negare o spiegare un eventuale, simile intervento.
Il Giudice ha respinto la richiesta di archiviazione della I.A.T.A. ed ha ritenuto – in considerazione del “peso” e della tecnicità del caso – di richiedere alle parti ulteriori precisazioni fissando per il prossimo il 4 ottobre la discussione e la sentenza.