Lo ha deciso la sentenza Ue C-302/16: la compagnia aerea deve dimostrare di aver avvisato il viaggiatore nel caso di volo cancellato. Se non è in grado di dimostrare che il passeggero è stato informato della cancellazione del volo più di 2 settimane prima dell’orario di partenza previsto, il vettore è tenuto a pagare la compensazione prevista dal regolamento Ue n. 261/04. Sulla base di queste motivazioni la Corte di giustizia dell’Ue ha risolto un contenzioso fra un cliente e la compagnia aerea Slm, che aveva cancellato il volo di andata dall’Olanda al Suriname, previsto per il 14 novembre 2014, comunicando il fatto all’agenzia di viaggi presso cui il volo era stato prenotato, ma avvisando lo stesso cliente quasi un mese dopo.
Quest’ultimo, appellandosi al regolamento Ue in materia aveva poi chiesto alla Slm un risarcimento danni forfettario di 600 euro, negato con la giustificazione di avere trasmesso precedentemente le informazioni all’agenzia di viaggi. L’agenzia, a sua volta, aveva declinato ogni responsabilità, poiché il suo mandato si limita alla conclusione di contratti tra passeggeri e vettori aerei. La Corte ha chiarito che, in conformità al regolamento, l’onere della prova resta comunque a carico del vettore, non solo nel caso in cui il contratto di trasporto sia stato stipulato direttamente con il passeggero, ma anche in caso di stipula per tramite di un terzo, come un’agenzia di viaggi online.
Questa decisione apre le porte a una nuova possibilità per il passeggero di richiedere la compensazione in caso di volo cancellato. Da oggi quindi, in caso di cancellazione del volo, si potrà richiedere la compensazione economica anche qualora la compagnia asserisca di aver dato un preavviso di oltre 2 settimane, ma non sia comunque in grado di dimostrarlo. Ovvero, anche nel caso in cui la compagnia abbia comunicato la cancellazione del volo con congruo preavviso all’agenzia di viaggi, ma questa abbia inoltrato tardivamente la comunicazione al passeggero.