L’Autorità italiana per la concorrenza e il mercato comunica di aver chiuso il procedimento istruttorio avviato nei confronti del vettore aereo Vueling., sanzionandolo complessivamente per 1 milione di euro per violazione di alcune norme del Codice del Consumo, in relazione a tre pratiche commerciali scorrette.
Con la prima pratica, la compagnia aerea risulta “aver ingannato i consumatori sulla gratuità del check-in online, servizio promosso ampiamente come gratuito sul sito internet e nelle comunicazioni inviate dopo la prenotazione di un volo, in quanto in presenza di alcune condizioni – l’esaurimento di posti disponibili – richiedeva ai consumatori un importo di circa 15 euro per poter procedere ad effettuare il check-in on line e ottenere la carta di imbarco. Inoltre, il vettore non informava che il check-in in aeroporto era comunque sempre gratuito”
.
Inoltre, secondo la sentenza dell’Agcm “Vueling promuoveva l’acquisto di un buono sconto pari al 25% del costo del biglietto aereo in modo ambiguo e fuorviante, in quanto non consentiva al consumatore di capire esattamente la reale convenienza dell’acquisto e in particolare l’entità dello sconto di cui avrebbe beneficiato in quanto relativo solo ad una parte del biglietto, ovvero la tariffa base al netto di tasse, spese amministrative e altri oneri”.
Entrambe le pratiche sono state ritenute in contrasto con gli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo che prevede la trasparenza e la correttezza di tutte le informazioni, affinché il consumatore possa adottare una decisione commerciale consapevole.
L’Autorità, infine, ha sanzionato Vueling anche “per gli ostacoli che frapponeva ai passeggeri nell’esercizio dei diritti contrattuali in quanto, per la richiesta di assistenza e di reclamo, induceva il consumatore a rivolgersi ad una numerazione a pagamento, il cui costo poteva arrivare a 15 euro a telefonata, senza informare dell’esistenza nel sito internet di un web form che peraltro, per le sue modalità di utilizzo – specificamente una struttura a percorsi pre-obbligati – non consentiva una completa assistenza”.
L’Autorità ha ritenuto che questa condotta fosse in contrasto con gli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto creava ostacoli fattuali per l’esercizio dei diritti dei consumatori.
Altre due pratiche commerciali originariamente contestate (no show rule e credit card surcharge) non sono state invece ritenute sanzionabili, a seguito dei chiarimenti e delle modifiche apportate dal vettore alle Condizioni Generali di Trasporto.